venerdì 9 settembre 2011

Conti del Vaticano 5°parte


ESENZIONI:
È stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 il testo della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che all’articolo 7, comma 2-bis, contiene una norma interpretativa dell’ICI:


“L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse”.


Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992:
“Sono esenti dall’imposta:
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222”.


Viene così confermata la disposizione in vigore fin dal 1992, in forza della quale sono esenti dall’ICI gli immobili degli enti non commerciali (fra cui rientrano gli enti ecclesiastici) utilizzati in maniera esclusiva per una serie di attività, elencate nel dettaglio, di particolare rilevanza sociale. L’esenzione si applica anche nel caso in cui le predette attività siano considerate commerciali ai fini fiscali. Restano assoggettati all’ICI gli immobili degli enti non commerciali dati in locazione o destinati ad altre attività commerciali.


14/12/2005 Ufficio Amministrativo.





ESENZIONE ICI DA ATTIVITA' SPORTIVE.

H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE
L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive
rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni
sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge
n. 289 del 2002.
Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga
nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad esempio:
partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione
l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di 11
piscine con ingressi a PAGAMENTO(NON ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALE), affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).





Ecco come il vaticano si avvale l'esenzione ici su strutture con un pagamento regolare.

E) LE ATTIVITÀ RICETTIVE
Nelle attività ricettive devono essere comprese la ricettività turistica non alberghiera e
la ricettività sociale.
Dall’esame delle disposizioni che disciplinano la materia - in particolare la legge 21
marzo 1958, n. 326, che regola i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale,
attuata con il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869; le disposizioni regionali sulla ricettività
complementare o secondaria, che fissano le caratteristiche delle strutture, la tipologia dei gestori e la
tipologia degli utenti – risulta che, per ottenere l’esenzione dall’ICI, devono sussistere le seguenti
modalità di esercizio delle attività ricettive.

Per la RICETTIVITÀ TURISTICA sono richieste: 9
l’accessibilità limitata, come regolata dalle prescrizioni delle leggi regionali; ciò
avviene, in particolare, quando l’accessibilità non è rivolta ad un pubblico indifferenziato
ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di
istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di
associazioni);
la discontinuità nell'apertura; proprio per la sua natura, l'attività ricettiva non deve,
infatti, essere svolta per l'intero anno solare.

Per la RICETTIVITÀ SOCIALE (il cosiddetto housing sociale), è necessario che:
le iniziative mirino a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali (ad esempio:
centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle
proprie residenze, comunità alloggio); si tratta di attività attraverso le quali gli enti
rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee;
le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali
meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri e
strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo; si tratta, in sostanza, di attività
caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche.
E’ indispensabile sottolineare che per entrambe le fattispecie è determinante anche
l’entità delle cosiddette "rette", che devono essere di importo significativamente ridotto rispetto ai
"prezzi di mercato"





Ecco come si avvale l'esenzione su cinema e musei.

F) LE ATTIVITÀ CULTURALI
Nelle attività culturali a cui fa riferimento la norma di esenzione sono comprese quelle
che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei,
pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.
Per quanto attiene alle modalità di esercizio di dette attività occorre precisare che, al
fine del riconoscimento dell’esenzione dall’ICI, negli immobili destinati ad attività museali, anche
se a pagamento, non devono essere, però, svolte attività non museali di natura commerciale (come
ad esempio: vendita di libri o di oggettistica nei book-shop, somministrazione di cibo e bevande
nelle caffetterie).

Per l'attività dei cinema, l'esenzione deve essere riconosciuta ai locali con qualifica di 10
“sala della comunità ecclesiale o religiosa” che l'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.
28, definisce come “la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di
godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti
dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La
relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue
di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o
religiosa competente in campo nazionale”.
L'esenzione dall’ICI deve essere, inoltre, riconosciuta alle sale cinematografiche in cui
si proiettano esclusivamente film di interesse culturale; film d'essai; film riconosciuti di interesse
culturale; film d'archivio; film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità; film inseriti nelle
selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale; film
per ragazzi, come definiti dall'art. 2, commi 5, 6 e 7 del citato D. Lgs. n. 28 del 2004.
Agli stessi fini esonerativi occorre valutare la circostanza che si tratti di attività
cinematografiche favorite dal legislatore anche in altri ambiti, ad esempio con la concessione di
contributi.
Per quanto riguarda i teatri, l'esenzione è limitata a quelli che si avvalgono solo di
compagnie non professionali.







Fonte:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chiesacattolica.it%2Fcci_new_v3%2Fallegati%2F5785%2Fcircolare_n2DF.pdf&h=6AQBTziFI



http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.webdiocesi.chiesacattolica.it%2Fpls%2Fcci_dioc_new%2Fbd_edit_doc_dioc.edit_documento%3Fp_id%3D907097%26id_pagina%26rifi%26rifp%26vis%3D1&h=JAQAwrAbf

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