venerdì 9 settembre 2011

Crimen Sollicitationis


Crimen sollicitationis (in latino crimine di "provocazione" o "adescamento") è un documento riservato emesso nel 1962 (la prima edizione, voluta da Pio XI, risale però al 1922) dal Sant'Uffizio (ora Congregazione per la Dottrina della Fede), diretto «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale».

Il documento, redatto dal cardinal Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII(il Papa buono), stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia, cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai/alle penitenti.

In seguito alla promulgazione dei nuovi Codice di diritto canonico (1983) e Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), l'istruzione Crimen sollecitationis è stata parzialmente riveduta nel 2001 dalla Congregazione per la dottrina della fede, con la lettera De delictis gravioribus.



« A norma delle costituzioni apostoliche e in particolare della costituzione Sacramentum Poenitentiae del 1º giugno 1741, il penitente deve denunciare all'ordinario del luogo o alla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio nello spazio di un mese il sacerdote reo del delitto di sollecitazione nella confessione; e il confessore deve, sotto obbligazione grave di coscienza, far presente tale dovere al penitente. »

« Colui che avrà commesso qualsiasi crimine di sollecitazione del quale parla il can. 904 sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall'ascolto delle confessioni sacramentali, e secondo la gravità del delitto sia dichiarato inabile a ricevere le stesse, sia privato di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e sia dichiarato inabile a tutto ciò, e nei casi più gravi sia sottoposto a degradazione. »

NESSUN ACCENNO PER UN COINVOLGIMENTO DA PARTE DELLE AUTORITA'.

« Nello svolgere questi processi si deve avere maggior cura e attenzione che si svolgano con la massima riservatezza e, una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del tribunale, su di essi si mantenga perpetuo riserbo. Perciò tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto "segreto del Sant'Uffizio"), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto (senza cioè bisogno di una qualche dichiarazione); tale scomunica è riservata unicamente al sommo pontefice, escludendo dunque anche la Penitenzieria Apostolica.














L'istruzione è stata citata e fortemente criticata nel documentario Sex crimes and the Vatican, trasmesso il 29 settembre 2006 dal network inglese BBC, la cui trasmissione in Italia suscitò molte polemiche e la cui tesi di fondo, contestata in ambito cattolico, è che vi sia stata omertà da parte della Chiesa cattolica rispetto agli abusi sessuali perpetrati da presbiteri e chierici ai danni di minori.


La De Delictis Gravioribus a firma di Ratzinger, attribuisce dunque, alla Congregazione per la dottrina della fede, una propria autonoma “giurisdizione” che aveva il suo decorso dal momento della denuncia di un eventuale crimine, fino ai dieci anni successivi al giorno in cui il minore avesse compiuto i diciotto anni d'età. Secondo le istruzioni di Ratzinger, i resoconti delle “indagini preliminari” su ogni singolo caso di abuso avrebbero dovuto essere inviati all'ufficio di cui lui era a capo, il quale ne avrebbe riferito a speciali tribunali vaticani, al cui interno le cariche di giudice, pubblico ministero, notaio e rappresentante legale venivano ricoperte esclusivamente da ecclesiastici. “Situazioni di questo tipo sono coperte dal segreto pontificio”, concludeva la lettera di Ratzinger. L'infrazione del segreto pontificio veniva intesa come una grave azione, perseguibile anche attraverso la scomunica.
Nell'estate del 2003 l’avvocato Carmen Durso di Boston (Massachusetts, USA) consegnò una copia dell'Istruzione del 1962 Crimen Sollicitationis al procuratore Michel J. Sullivan, chiedendogli di riscontrare gli elementi, all'interno della giurisdizione federale, per procedere contro le gerarchie vaticane, colpevoli, a suo avviso, di aver deliberatamente coperto i casi di abusi sessuali che vedevano coinvolti membri del clero.
Contestualmente, un'altra lettera arrivò sul tavolo del procuratore, firmata da Daniel Shea, avvocato di Houston (Texas, USA) ed ex seminarista, che aveva scoperto il documento del 1962 e ne aveva dato copia al quotidiano “Worcester Telegram & Gazette” di Boston e all'avvocato Durso.
Il caso venne portato all'attenzione pubblica internazionale dalla rete televisiva statunitense CBS. Le gerarchie vaticane si difesero sostenendo che le norme contenute nel documento del 1962 non avevano più alcun valore vincolante dal momento in cui erano entrate in vigore le riforme del Codice di diritto canonico, nel 1983. In realtà, come spiegava l’avvocato Shea nella sua lettera e come evidenziato dal succitato testo in latino e nella sua traduzione in italiano, la Crimen Sollicitationis era citata come ancora in vigore in una nota dell'epistola De Delictis Gravioribus, firmata da Ratzinger.

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